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Il volume in originale della seguente monografia, è conservato presso la Biblioteca della Società Napoletana di Storia Patria

 

 

P E R

 GLI EREDI DEL FU BARONE ANGELONI

CONTRO

I CITTADINI DEL COMUNE DI S. PIETRO-AVELLANA.

 

PRESSO

S.E. il Ministro Segretario di Stato

meritevolissimo della Regal Segreteria

degli affari interni ec. ec.

 

( 3 )

 F a t t o.

 

A’  17:  Settembre  1746: sulla  contestazione , allora

pendente nel disciolto S. R. C., tra la Comune di S.

Pietro-Avellana, gli Amministratori delle Cappelle, ivi

erette , ed il fu Barone D. Berardino Angeloni , per

le servitù , ed usi , che quelli lodavano nell’ex feudo

di Montemiglio , sito oltre i confini delle loro perti-

nenze , si emise , facto verbo , decreto , quod ma-

gnificus Baro D. Berardinus Angeloni manutenea-

tur in possessionis feudi Montismilii , cum omnibus e-

jus urisdictionibus , et proinde Cives Terrae S. Petri

d’ Avellana , atque administrators , coloni , et con-

ductores Cappellarum dictae Terrae non accedano ad

dictum feudum, ejusque territorium, sub poena duca-

torum 5oo. per quemlibet , aliisque poenis ad arb i-

trium S. R. C.  , et respectu deductorum , pro par-

te Universitatis dictae Terrae , quam pro parte dicta-

rum Cappellarum, infra quatuor dies audiantur partes.

         Indi essendosi incorso nella trasgressione del giu-

Dicato , dopo compilate le istruzioni , con altro det-

tame de’ 27: Giugno 1747: si prescrisse :

( 4 )

         Quod Vitus Morelli , Thomas Martino , et Ami-

Cus Tristanus citentur , et capiantur , et committatur

Execution Regiae Curiae Civitati Iserniae, quae in om-

nibus observare faciat decretum S. R. C. Latum sub

die 17: mensis Septembris elapse anni 1746.

         Si produsse dalla Comune , e dagli Amministra-

Tori delle Capelle il rimedio della declamazione colla

regia decretazione munita della clausola, executo De-

creto S. R. C.

         Contro del fatto proprio poi si promosse la qui-

stione de’ Tribunali , sull’assunto , che la cognizione

della causa competeva alla Regia camera della sum-

maria. S’ ignora la prima regia decretazione dell’a-

bolita Regàl camera di S. Chiara. Consta però , che

a’ 4 Giugno 1749: dichiarò : Bene fuisse, et esse provi-

sum, per dictam Regalem cameram , sub die I. Fe-

bruarj anni 1748, verum, respectu servitutum praeten-

sarum super portionibus , forsan spectantibus Baroni

Angeloni , S. R. C. de justitia provideat : vale a

dire , che per la ragion feudale soltanto proceder po-

teva la Regia camera , e non per le dedotte servitù ,

ed usi, come dalla copia della fede dell’ex scrivano

sulla specie (I).

         Quindi dal già  S. R. C.  furono rinnovati gli

 

___

 

(I)                  Num. I de’ documenti.

 

( 5 )

 

ordini di manutenzione a prò del fu Barone , e le pe-

ne contro li cittadini, ed i coloni delle Cappelle (I).

         Ad istanza degli Amministratori pendeva nella

Regia camera la dimanda, per l’assegnamento di una del-

le tre parti dell’ex feudo in parola. Si era impartito,

termine ordinario, coll’aggiudicazione intanto del richie-

sto contingente. Dopo eseguitasi la indicata seconda

lettera provvisoria , per l’ex attuarlo Chiaruzzi, senza

però la divisione effettiva dell’ex feudo, tra le Cappelle

ed il fu Barone, con altro dettame del 18: Luglio 1860:

si ordinò , quod pro executione decretorum Regiae

camerae, terminus alius datus currat, et correre intel-

ligatur ab hodie , in quo termino audiatur Regius

Ficus in suis juribus , et interim , exequator assi-

Gnatio territorium facta per actuarium Chiaruzzi in

beneficium Cappellarum S. Petri de-Avellana , pro

octo ex viginti quatuor portionibus, et hoc citra prae-

judicium Regj Fisci.

         Necnon fiat affictus integri feudi , auditis inte-

Resse habentibus, per Curiam Castrisanguinis , et affic-

tuarii se obligent de solvendo in beneficium praedicta-

rum Cappellarum , octo ex viginti quatuor portioni-

bus (2).

        

___

 

(I)                  Num. II. d.

(2)                Num. III. c. IV. d.

 

( 6 )

 

         Così fu eseguito nelle forme, nelle condizioni , e

patti (I)  dell’affittanza esclusivi delle servitù , ed usi.

Nella stessa guisa furono rinnovate sempre le locazio-

ni (2) con gli uniformi ordini della Regia camera

sino alla trasgressione di essi usatasi da que’ citta-

dini per opera de’ membri della Commessione ecclesia-

stica locale.

___

 

(I)       Parole del patto.

        2. ° Che con detto affitto s’intende compreso quanto è

in detto feudo , cioè l’erbaggio d’inverno , e di primavera

e di està, e di autunno , senza che vi possono venire a pa-

scolare altri animali.

(2)     Parole dell’obbligo penes acta Regiae camerae , pel

successivo fitto del 1768.

        Non possono immettersi animali esteri, e specialmente

della Terra di S. Pietro-Avellana . . . . che non possono

incidersi alberi , fuori delle legna morte , che serviranno

per uso de’ pastori , e coloni dentro il feudo.

        Parole del patto sul fitto del 1787.

            Con tutti que’ patti , e condizioni apposti nel consenso

di detti procuratori , e siccome si è ordinato colle provvi-

sioni della Regia camera, e cò medesimi patti , e condizioni.

                Del 1795, con osservarsi tutt’i patti, e condizioni oppo-

Sti ne’ precedenti affitti.

                Del 1799, durante un quadriennio, e co’ medesimi patti,

e condizioni opposti ne’ passati affitti.

                Dell’affittanza del 1807: rinnovata, per tacita conduzio-

ne per molto tempo. Co’ medesimi patti e condizioni.

 

( 7 )

 

In questo stato di cose la Comune, tra’ capi de’

gravami dedotti contro l’ex utile possessore casinese,

e per esso del Regio demanio ella già Commessione

feudale, nessun motto fece de’ pretesi usi, e servitù nel-

l’ex feudo di Montemiglio contro il Barone D. Lo-

renzo Angeloni figlio del fu Barone D. Berardino ,

né delle Cappelle ; imperciò con le due sentenze, una

cioè del 27: Settembre 1809: e l’altra de’ 24: Aprile

1810: pregiudizio non s’inferì ai decreti del S. R. C.

          Silenzio dalla medesima , anche si usò, per detto

ex feudo , allorché a’ 2 Settembre dell’istesso anno

si elevò il verbale di verifica degli usi innanzi al Com-messario ripartitore , simultaneamente , e per l’altro ri-

conosciuto sotto il nome di Cantalupo , e S. Marti-

no, spettante al Regio demanio. Il Barone D. Lo-

renzo , e gli Amministratori delle Cappelle prestaro-

no il consenso , che quello restasse indiviso. Il Ba-

rone però si riserbò le ragioni , anche in virtù de’

giudicati contro chiunque vi lodasse diritto ; quindi

dal Commissario, coll’ordinanza de’ 9 Decembre 1811:

si dichiarò >> Il feudo di Montemiglio continuerà ad

essere nello stato, in cui attualmente è, esente da di-

visione.

          A fronte di tutto ciò, la Comune, in seguito del

Decesso del Barone D. Lorenzo ,  e propriamente nel

1833, convenne il Barone D. Domenicantonio d’Alena

 

 ( 8 )

 

D. Bartolomeo Ricciarelli ,  e D.  Maria Giuseppa

Angeloni coeredi di quello presso l’Intendente di Mo-

lise, per gl’indicati usi , e servitù. Ne basò l’azione

alla risoluzione del Decurionato de’ 25: Luglio det-

to, ma con gli analoghi considerandi sulla specie ,

si emise, a’ 22: Novembre detto, ordinanza di non a-

versi provvidenza da dare sopra l’indicata delibera-

zione. In vista di essa dal Consiglio degli Ospizj del-

la stessa provincia , a’ 25: detto , si dispose l’affitto

delle erbe vernotiche , e delle ghiande dell’ex feudo.

          Reclamo de’ cittadini della Comune pressola giu-

Stizia di S. E. il Ministro Segretario di Stato degli

affari Interni. Allora fu che, con Ministeriale de’

                    detto anno, Egli stimò ordinare, che il Con-

siglio dell’Intendenza sentisse le parti in contraddizio-

ne, dopo la esibizione de’ loro titoli, e provvedesse in

giustizia.

          Rimesso l’affare al medesimo , si produsse da

quegli una sola carta privata de’ 2 Febbraio 1737, por-

tandola sottoscritta dal fu Abate D. Giustiniano Ange-

loni, dal Padre archivista del Monistero di Montecasino ,

mentre che quello non era il Barone , né col detto

Archivista aveva la necessaria procura ,  ed il Regio

Assenso per la pretesa convenzione.

          A tal foglio si diede nome di capitolazione per

Compascolo nell’ex feudo da’ 29: Settembre a’ 25: Mar-

 

 ( 9 )

zo di ciascun anno. Dal Consiglio ,  fattosi riflesso al-

la inefficacia di essa ,  ed al posteriore decreto del

S. R. C., ed adottandosi le considerazioni elevate dal-

lo Intendente nella di lui ordinanza ,  si rese avviso ,

a’ 12: Aprile  1834, ritenersi detta ordinanza, malamen-

te impugnata da’ cittadini di S. Pietro-Avellana , ed

ove questi credono di poter sperimentare le loro ra-

gioni, per i pretesi diritti degli usi civici di compascuo,

potranno sperimentargli ne’ Tribunali ordinarii in li-

nea petitoriale.

          Nuovo richiamo de’ medesimi a S. E. il suddet-

to Ministro; quindi dalla sua saggezza ,  con Ministe-

riale de’ 9 Luglio 1834, ritenutone l’esposto, si parte-

cipò all’Intendente , che dalla già Regia camera ,

con decreto de’ 5 Luglio 1781: si ordinò di farsi la

divisione dell’ex feudo di Montemiglio, per due terze

parti al fu Barone Angeloni , e l’altra alle Cappelle:

rimanendo ferme le servitù competenti alla Università.

          Che que’ cittadini le hanno sempre esercitate con

li usi , anche per effetto dell’ordinanza del Commes-

sario ripartitore del 1811; in conseguenza pareva, che ciò

sia valuto a costituire quel tutto , che ha acquistato

forza di giudicato , e contro di cui sembrava , che

non possa valere il decreto del S. R. C. del 1746:

perché rivocato dalla già Regia camera.

          Che da ciò discende chiaro di essersi la cosa

 

( 10 )

 

conservata nel 1811: nella sua integrità ; imperciò ,

pareva , che le di lui determinazioni non potessero

aver luogo , né era ammessibile l’affitto dell’ex feu-

do nel modo immaginato , perché mancherebbero a’

cittadini gli usi ; quindi S. E. si servì invitarlo a prendere tale temperamento , prevedendolo di esserli

sempre aggradevole le ulteriori osservazioni.

          Anzi ,  con altra Ministeriale  de’ 24: Dicembre

1834 , arrestandosi all’antecedente de’ 9 Luglio detto,

si benignò ordinare ,  che non essendovi luogo ad ul-

teriori discettazioni,  dar si dovessero le disposizioni ,

che si convengono nel senso della stessa. Intanto i ri-

chiamanti ,  con accanito ondeggiamento popolare ,

usurparono circa 150:  Cerri, e Faggi atterrati nell’ex

feudo dal tempestoso ,  e non mai udito vento ,  ad-

dentarono agli altri, formando, a gara, le carboniere fu-

manti ,  e si appropriarono le ghiande ,  come da’ re-

clami presso l’Intendente.

          Ciò ritenuto; ad oggetto di osservarsi ,  se l’or-

dinanza del Consiglio , corrispettiva all’altra dell’In-

tendente ,  sia avvalorata nel diritto ,  per parte degli

eredi del fu Barone D. Lorenzo Angeloni si fissano

le seguenti :

  

( 11 )

 

Quistioni.

 

         I .   L’azione di quelli su li dedotti usi, e servitù,

per rito , è ammessibile?

         2 .     Nell’ipotesi affermativa : dessa è ben fondata

nel merito?

 

§   I .

 

Inammessibilità della contraria azione.

 

          Presso il popolo latino era di tal peso  l’azione ,

che non poteva istituirsi ad arbitrio.  Ne populus ,  di-

ce Pomponio , prout vellet institueret ff. de orig. jur.

Ne’ considerandi della L. de’ 25: Marzo 1817: per la

Procedura del contenzioso amministrativo, si avverte >>

Le forme de’ giudizj sono destinate ad assicurare ,

sempre più la proprietà de’ contendenti: allorché ,

quindi esiste un giudicato ,  con piena cognizione di

causa emanato ,  ed inappellabile ,  vana è ogni oppo-

sta azione,  e speculazione.  Rebus quidam judicatis

standum est : L. I. Cod. de re judicat.

          Nella specie ,  co’ decreti del già S. R. C.,  il fu

Barone D. Berardino Angeloni fu mantenuto nel pos-

sesso dell’ex feudo di Montemiglio, cum omnibus ejus

juribus ,  et jurisdictionibus ,  e si fulminarono le pene

a’ cittadini di S. Pietro-Avellana di accostarsi in es-

 

( 12 )

 

so : anzi posteriormente si spedì l’ordine di arresto

personale contro taluni di essi per essere incorsi nel-

la trasgressione.

          Consta poi, che le locazioni dello stesso ex feudo

Scritturate ,  in virtù de’ dettami della già Regia came-

Ra ,  furono ,  per anni di lungo treno , esclusivi sem-

Pre delli dedotti usi , e servitù.

          Consta ,  che col verbale di verifica del 1810.  e

colla ordinanza del 1811. del Commissario ripartitore

non impugnata nel corso di tre mesi ,  a forma  del-

l’art.  5. del decreto de’ 13  Agosto 1809, niuna offe-

sa si rese all’originaria natura del medesimo ex feudo.

          Dalle controparti ,  però si è assunto presso S. E.

il suddetto Ministro ,  che col decreto della già Regia

camera del 1781: furono conservate alla loro Comu-

ne le servitù attive. Se alla giustizia dello stesso si

fusse rassegnato il vero ,  non avrebb’Egli rese le in-

dicate Ministeriali ,  di cui nel tirarsi le linee sulla ra-

gione degli eredi del Barone ,  si ha tutto il rispetto.

          Dopo lunghi anni di silenzio ,  si è da essi rap-portato un preteso dettame ,  non mai significato, 

eseguito.  Se fusse esistito in regola ,  la già Regia ca-

mera ,  non avrebbe prima , e dopo di esso , in tanti

lunghi anni ,  ordiinate le suddette affittanze generali

dell’ex feudo ,  in cui s’inclusero l’erbe vernotiche ,

e le ghiande.  Se ne sarebbe fatto uso presso le con-

 ( 13 )

 

testazioni successive.  Ne’ giudizj tutto debb’essere lu-

ce ,  e scienza, diversamente non si dà retto giudicato.

          E’ detto poi nel fatto ,  che dalla Regàl camera

di S. Chiara , nel decidersi la questione de’ Tribunali

si ordinò ,  che il S. R. C. provedesse di giustizia ,

per le servitù dedotte della Comune,  percui dal me-

desimo si rinnovarono gli ordini di manutenzione a

pro del fu Barone ,  e le pene contro de’ cittadini  ;

dunque la già Regia camera ,  indi avrebbe proferito ,

incompetentemente  il decantato decreto  :  il che non

è plausibile : imperciò debba riputarsi apogrifo ,  o

come non emanato.

          Né detto passato Magistrato avea attribuzione di

rivocare il dettame del già S. R. C. passato in giu-

dicato, ed eseguito.  Par, in parem, non habet imperium.

          Nella specie ,  neppur uguale potea dirsi al me-

desimo ,  perché sfornito di giurisdizione della Regàl

camera di S. Chiara.

          Da ciò la conseguenza,  che i decreti del S. R. C.

formarono stato ineluttabile,  e furono appunto la bus-

sola del retto cammino nelle procedure sulle provvi-

denze ,  ed ordinanze posteriori. Ad essi dunque non

può resistersi. Post rem judicatam, nihil quaeritur L.

56.  ff. de re judic., tanto più che avverso l’ordinanza

del Consiglio d’Intendenza non si è prodotto il richia-

mo da que’ cittadini nella G.  C.  de’ conti ,  a’ termini

  

( 14 )

 

dell’art.  219:  della suddetta legge del 1817. Era di

tanta autorità il già S. R. C., che Decio, parlandone,

afferma :  Auctoritas S. R. C.,  Neapolitani me terret;

in qualunque modo quindi si mira l’affare ,  la giu-

stizia privata richiede ,  e l’ordine pubblico consiglia

l’inammessibilità dell’azione ,  per i dedotti usi ,  e

servitù.

 

§   II.

 

Inefficacia di essa nel merito

 

          E’ scritto nelle L.  2.  ff. de probat.  >> Ei incumbit

probatio,  qui dicit,  non qui negat >>.  Altrimenti Acto-

re non probante ,  reus absolvitur.

          Nella emergenza ,  i reclamati usi ,  e servitù si

riducono a semplice asserzione sottoposta dal già S.

R. C.  alle tenebre del termine ordinario ,  non mai

dalla comune compilato,  per essersi conosciuta ,  prima

dell’ultimo di lei entusiasmo ,  la irragionevolezza di

quanto aveva dedotto, del pari, che sempre trascurò la

discussione della istanza di declamazione.

          D’altronde ,  la ingenuità dell’ex feudo basata a

quel dettame eversivo degli usi, e servitù ,  a’ replica-

ti affitti generali ,  ed a’ registri di essi ne’ pubblici

monumenti ,  si rende indelebile.  Gesta ,  quae sunt

traslata in publica monumenta ,  habere volumus per-

 

( 15 )

 

petuam firmitatem : L. 6. Cod. de re jud.  Dessa è

riparata dalle mura di acciaro. Acta judicis ,  semel

promulgata ,  perpetuam fidem faciunt.  Nel caso  op-

posto  ,  col rovescio della ragion civile ,  precaria ,  e

fluttuante sarebbe sempre la proprietà ,  e le liti non

avrebbero mai fine.

          Non è poi che colla ordinanza del Commissario

ripartitore ,  essendosi rilasciato indiviso l’ex feudo ,

la cosa rimanè nella sua integrità,  cioè colla perce-

zione degli usi.  Consta dalla loro antecedente inesi-

stenza ,  ed il divieto penale di esercitarli.  La prete-

sa continuazione di essi si sarebbe dichiarata nella

stessa ordinanza.  Non può comprendersi la condanna

di sopportargli ,  ove dalla Comune non fu richiesta ,

non vi è espressa ,  né era lecito esprimersi contro

l’autoirità della cosa giudicata.  Essendo  allora l’ex

feudo ,  anche indiviso tra il fu Barone  D.  Lorenzo

Angeloni,  e le Cappelle ,  si comprende ,  che tra di

essi ,  e non con la Comune ,  restò ,  come si ratto-

vava ,  esente dalle servitù ed usi.

          Non varrebbe dirsi ,  che nell’antecedente verba-

le di verifica intervenne ,  anche la Comune ,  avve-

gnacchè Ella spiegò gli usi,  soltanto sull’altro ex feu-

do di Cantalupo, e S. Martino. Imperciò  non può

oltrepassare i limiti delle sue conchiusioni ,  né il sem-

plice  di lei intervento silenzioso ,  rispetto a quello di

  

( 16 )

 

Montemiglio, induce a credere,  che vi rappresentasse

gli usi ,  già vietati dal S. R. C.  Rimanè in sostanza

nella sua natura indiviso,  come lo fu all’epoca del-

l’accesso dell’ex attuarlo Chiaruzzi ,  perchè è di ri-

pide rocche, con boscaglie di spaventevole labirinto.

          E’ notabile poi ripetersi ,  che il fu Barone pre-

stò il suddetto consenso ,  colla riseba però delle ra-

gioni contro chiunque  vi lodasse dritto ec.

          Più!  A  forma delle istruzioni demaniali de’ 11:

Marzo 1810:  l’ex  feudo di Montemiglio ,  essendo si-

to fuori del tenimento della Comune ,  non è per leg-

ge soggetto ad usi classificativi per o cittadini della stes-

sa.  Si è osservato, ch’essa neppure vi rappresenta ser-

vitù : ciò non ostante i richiamanti ,  oltre le servitù

inesistenti ,  vi lodono gli usi non dovuti.  Eglino, nel-

l’assumerne il possesso, confondono la violenza in drit-

to ,  e la trasgressione a’ giudicati in ragione.  Difatti ;

sulla speciosa carta del 1737 ,  in cui basano la capi-

colazione ,  per l’uso del compascuo ,  da’ 29 Settem-

bre a’ 25 Marzo di ciascun anno ,  non possono prendere fondamento alcuno. Oltre a che è privata ecrit-

tura , non riconosciuta ,  e non mai eseguita ,  vi man-

ca la legittimazione delle persone de’ concedenti , d’on-

de sorge la eccezione perentoria del notorio difetto di

agirsi.  Imperciocchè si porta redatta col fu Abate D.

Giustiniano Angeloni ,  in luogo del Barone di allora.

 

( 17 )

 

e coll’Archivista del Monistero di Montecassino, sfor-

niti amendue delle necessarie facoltà,  non che del Re-

gio assenso rispetto a detto corpo morale.

          E’ poi regola antica >> Qui transigit ,  quasi de re

dubia ,  et lite incerta ,  neque finita transigit (I).  Nel-

la emergenza non vi era necessità di transigersi gli usi

civici in disputa nella mancanza del diritto della Co-

mune in quel feudo separato dalle di lei coerenze, e

non soggetto per legge a tali usi per i di lei cittadi-

ni.  Tale teoria illustrata da Freccia de subfeudis, dal

Regente de Ponte ne’ suoi consigli ,  e da altri insigni

scrittori della exfeudalità ,  con ragione fu adottata nel-

le indicate istruzioni demaniali ;  quindi nell’ipotesi

fallace dell’ammessibilità della loro azione,  non è cer-

tamente fondata nel merito :  in conseguenza ben decise

il Consiglio d’Intendenza in vista del decreto del S. R.

C.,  che si ritenesse l’ordinanza dell’Intendente di non

esservi luogo a deliberare ,  e riserbò a quelli il giudizio petitoriale presso i tribunali competenti. Diversamente a-

avrebbe violate le sanzioni sulla divisione demaniale, e la L.

I . Cod. Sententiam rescindi non posse. Ivi: Neque suam,

neuqe decessoris sui sententiam, quemquem posse retra-

ctare dubium non venit. L’ordinanza in esame ,  a buon

conto, è solida, perché jus tributi all’autorità del giu-

 

___

 

(I) L. 28. Cod. de transact.

 

( 18 )

 

dicato;  salutare, perchè avvalorata dal Supremo potere

delle leggi d’Inn’immortali. E testo espresso: Convenit

pretori omnes, quos ipse in possessione misit tueri.

 

Conchiusione.

 

          Dalle idee fin qui raccolte è dimostrato a pieno

l’assunto degli eredi del Barone.  Se essi fussero giun-

ti in tempo ad umiliare a’ superiori lumi di S. E. il

suddetto Ministro ,  siffatte rispettose ,  e valevoli loro

ragioni ;  certo si è che le avrebbe riputate analoghe

alle ulteriori osservazioni richieste ,  per sublimi tratti

di giustizia ,  colla Ministeriale de’ 9 Luglio 1834 ;

quindi i medesimi han forte motivo da sperare dalla

somma saggezza dello stesso ,  che sarà per accoglierle

in giustizia ,  e riputarle efficaci , con ordinare all’In-

tendente ,  che faccia consegnare ad essi in forma ese-

tutoria l’ordinanza del suddetto Consiglio de’ 12 : Apri-

le 1834: per gli effetti voluti dalla legge ,  ed intan-

to disponga gli ordini più energici contro  di que’ cit-

tadini, per ripararsi reati ulteriori,  e per la indenniz-

zazione de’ gravi danni nell’ex feudo accagionati.

 

                           Giacomo de Torres.

                           Fulgenzio Corio.

 

( 19 )

 

D O C U M E N T I

 

Fede di verità dell’ex scrivano del già S. R.

          C., e della contestazione,  a supplica del fu

          Barone Angeloni ,  precedente ordine  del

          Regio Consigliere commissario di farsi pro,

          ut constat et actis.

 

Num.  I.

          Copia – Per obbedire, come devo al sopraddetto or-

dine dell’Illustrissimo Principe Sig. D. Placido Dentice,

Regio Consigliere,  e commissario delle cause vertono

nel S.  C.  ,  tra il magnifico Barone D. Donato Be-

rardino Angeloni, con l’Università ,  e  Cappelle

della terra di S. Pietro-Avellana ,  attesto io  sotto-

scritto scrivano del S. C.,  e della detta causa , co-

me avendo osservato gli atti della medesima ,  ritrovo,

che  a’ 19: Giugno dell’anno 1743: il detto magnifico

Barone D. Donato Berardino Angeloni con supplica

espose ritrovarsi nel pacifico possesso ,  anche in vi-

gore di transazione passata col Regio Fisco  di un ter-

ritorio sul feudo di Montemiglio ,  sito nella provincia

di Contado di Molise ;  e come nel detto possesso ve-

niva molestato dall’università ,  uomini ,  e Cappelle

della Terra di S. Pietro-Avellana ,  supplicò di vo-

 

 

( 20 )

 

lere sperimentare le sue ragioni nel S.  C.  ,  affine di

far dichiarare di non essere perturbato nel possesso

del suddetto feudo.  La detta causa fu commessa al-

l’ illustre Duca di Montestarace Sig. D. Francesco

Antonio Perrelli Regio Consigliere,  e si spedì l’ini-

bitoria.  E successivamente ad istanza del medesimo

Barone ,  a’ 7 Maggio dell’anno 1743 ,  e ad istanza

della detta Università ,  a’ 23 Giugno del medesimo

anno, fol.  5,  e 13  e furono spedite, provvisioni d’inibi-

zione alle Corti,  e di trasmissione di atti.  Ed in fat-

ti ,  per esecuzione delle dette provvisioni della Regia

Udienza di Lucera ,  fu trasmesso l’esame di più te-

Stimonj ,  fabbricato ed accapato ad istanza della detta

Università dalli 10: Febbraio 1743: per sino a 19: Lu-

glio del medesimo anno.

          Fra questo mentre si commettevano delle con-

trovenzioni nel detto feudo ,  quando ad istanza del

detto magnifico Barone, con decreto del S. C. de’ 12

Giugno 1745 ,  se ne commise l’informazione, la qua-

le poi fu accapata dal quondam Francesco Gallo fu

scrivano del S. C., mediante decreto del detto illu-

stre Duca commissario ,  allora della presente causa ,

fol. 6, e 18. Dopo varj atti fatti ad istanza dell’una,

a l’altra parte ,  fu a’ 17: Settembre dell’anno 1746:

dal S. C.,  a relazione del detto illustre duca proffe-

rito decreto.

 

( 21 )

 

Quod Magnificus Baro. D. Berardinus Angelo-

ni manuteneatur in possessione feudi Montismilii, cum

omnibus ejus jurisdictionibus, et proinde cives terrae

S. Petri ad Avellanam ,  atque administrators ,  co-

loni ,  et conductores Cappellarum dictae Terrae non

accedano ad dictum feudum Montismilii, ejusque Ter-

ritorium, sub poena ducatorum quincentum per quem-

libet ,  aliisque poenis ad arbitrium S. R. C., et re-

spectu deductorum, tam pro pare Universitatis dictae

Terrae, quam pro parte dictarum Cappellarum, infra

quatuor dies audiantur partes, facta tamen obligatione

per dictum magnificum Baronem de stando juri ,  et

solvendo quid quid fuerit judicatum, per idem S. R.

C. viso exitu termini. Et Regia Udientia provincia-

Lis, citra praejudicium poenarum incursarum per Ci-

ves, et alios praefatae Terrae S. Petri ad Avellanam,

det ordines necessarios ,  ne partes veniant ad arma ,

et eveniant scandala ,  et expediantur ordines dictae

Regiae provinciali Audientiae pro ordinibus predi-

ctis – Hoc suum , come dagli atti fol.  21.

                Ed avendo per esecuzione del detto decreto fat-

to ,  poenes acta, l’obbligo ordinato ,  sono state, pro

tempore ,  spedite ad istanza del medesimo più prov-

visioni per esecuzione del detto decreto del S. C.

          Ed a’ 5 Giugno 1747 ,  per parte della detta U-

niversità,  e Cappelle si produsse la supplica di recla-

 

( 22 )

Mazione colla Regia decretazione. >> Executo decreto S.

R. C., fol. 67. E rispetto alla questione de’ Tribunali,

ritrovo, che dalla Regàl camera di S. Chiara, a’ 4 Giu-

gno 1749, a relazione del quondam Illustre Marchese

D. Giuseppe Andreassi Regio Consigliere della Regàl

Camera ,  Capo di Ruota del S. C. ,  e Commissario

della declamazione fu ordinato decreto. – Bene fuis-

se, et esse provisum, per dictam Regalem Cameram, sub

die prima Februarj anni 1748: verum respectu ser-

vitum praetensarum super portionibus , forsan spectan-

tius Baroni Angeloni, S. R. C. de justitia provident,

fol. 68 , quale decreto fu anche confermato dalla me-

desima Regàl camera a’ 30, Luglio 1749, in piè del

la supplica di detta questione de’ Tribunali ,  con de-

cretazione, cum effectu exequatur Regia decretatio Re-

galis camerae S. Clarae, sub die 4 Junii 1749, fol. 78.

          In vista de’ quali ordini, furono rinnovati gli or-

dini del S. C., e de’ Signori Commessarj, per la ma-

notenzione al detto magnifico Barone nel possesso del

feudo di Montemilio , con ordini penali ai Cittadini,

Amministratori , e conduttori delle Cappelle di non

accostare nel detto feudo ,  né al di lui territorio ; e

sta dato termine al dedotto, per parte delle Universi-

tà, e Cappelle, stante l’obbligo fatto ,  per detto ma-

unifico Barone, de stando juri, et solvendo quid, quid

fuerit judicatum ,  visu exitu termini. Il tutto in con-

 

( 23 )

 

Formità ,  e per esecuzione di detto decreto del S. C.

e Regàl camera di S. Chiara, come dal fol. 70. Qua-

li decreti, e provvisioni sono state anche da V. Illu-

strissima spedite a’ 26 Settembre del corrente anno ,

come dagli atti , fol. 90.

          E pendono le cause della informazione accapata

dal detto quondam scrivano del S. C. Francesco Gal-

lo ,  e si sono spedite da V. Illustrissima altre prov-

visioni, per la controvenzione commessa dopo la spe-

dizione delle provvisioni de’ 26: Settembre del corren-

te anno di sopra riferiti , come dagli atti , ed in fe-

de ec. – Napoli 12 Decembre 1760. – Giuliano Ba-

sile scrivano del sacro consilio , e della causa.

          Extracta est presene copia, c.  s., n.° quatuor in-

clusa presenti, cum subscriptione mei cognominis in qua-

libet paagina ejusdem ab actis initiatis. Acta pro magni-

fico Barone D. Donato Berardino Angeloni cum U-

niversitate, et Cappellis Terrae S. Petri de Avellana

ec. – cum quibus facta collatione concordat, meliori rev-

visione sempre salva, et in fidem etc. – Datum Ca-

stri Sanguinis, tempore accessus, die teertia mensis Maii

1784. – Blasius Mosca Actuarius.

 

Num. II. – Copia – Die 17: Julii 1747: Neap.

          Per illustrem Ducem Montis Staraci D. FRan-

ciscus Antonium Perrelli , Regium Consiliarum ,

 

 ( 24 )

 

et Commissarium  ,  viris actis  ,  ac retroscripto me-

moriali ,  fuit provisum ,  et decretum ,  quod stan-

te causa introducta iin S. R. C., tam Regia Au-

dientia provincialis ,  quam omnes aliae Curiae infe-

riores hujus regni ,  in causa praedicta non procedano,

nec se intromittant ,  et acta ,  si quae sunt ,  ad di-

ctum S. R. C.; sive ad praefatum Dominum Com-

miassarium ,  transimittant ,  quondam eius justitiae com-

plementum ministrabitur.

          Necnon, pro executione decreti S. C. lati sub

die 17: Septembris 1746: fol. 21, cum effectu magni-

ficus Baro D. Berardinus Angioloni manuteneatur in

possessione feudi Montismilii ,  cum omnibus ejus ju-

risdictionibus ,  et proinde cives terrae Sancti Petri ad

Avellanam, atque administratores , coloni,  et condu-

ctores Cappellarum dicate terrae non accedano ad di-

ctum feudum Montismiliis ,  ejusque territorium ,  sub

poena ducatorum quincentum per qumlibet ,  aliisque

poenis ad arbtrium S. C. ,  et Regiae Curiae civita-

tis Iserniae, sic exequi faciat, hoc suum ,  et expe-

diantur provisiones – Perrelli – Auriemma actorum

magister.

          E’ inserito nelle provvisioni spedite nello stesso

Giorno de’ 17: Luglio 1747.

 

( 25 )

 

Num. III. – Copia.

          In causa magnifici Baronis D. donate Berar-

dini Angeloni ,  cum Venerabilis Cappellis S. Petri

de Avellana ,  ut ex actis.

                    Die 18: mensis Julii 1760: Neap.

          Per Dominum militem U. J. D. , D. Donatum

Cardillo regiae Camerae Summariae praesidentem ,

et commissarium, factaque per eundem de contentis re-

latione in dicta Regia Camera , coram illustri Mar-

chione D. Baldassarre Cito Locumtenente, aliisque do-

minis praesidentibus ipsius ,  audito domino Fisci pa-

trono ,  et partibus ,  fuit per Cameram ipsam consen-

su provisum ,  e decretum ,  pro ut presenti decreto

decernitur ,  et providetur, quod pro executione decre-

torum Regiae Camerae ,  terminus alius datus currat,

et currere intelligatur ab hodie ,  in quo termino au-

diatur Regius Ficus in suis juribus ,  et interim exe-

quatur assignatio territorium facta per actuarium

Chiaruzzi in beneficium Cappellarum S. Petri de

Avellana ,  pro octo ex viginti quatuor portionibus, et

Hoc citra praejudicium Regii Fisci.

          Necnon fiat affictus integri Feudi ,  auditis inte-

resse habentibus ,  per Curiam Castrisanguinis ,  et af-

fictuarj se obligent de solvendo in beneficium predi-

ctarum Cappellarum octo ex viginti quatuor portio-

 

( 26 )

 

nibus tantum; hoc suum etc. Cardillo – Cardemone

actuarius etc.

          Inserito nelle provvisioni de’ 22 Agosto 1760.

 

Num. IV – Copia – Die 20 mensis Novemb. 1786 Neap.

          Visiis memoriali D. Dominici de Mascia ,  cum

consensibus in calce ipsius praestitis ,  per magnificos

procuratores venerabilium Cappellarum S. Petri de

Avellana , et magnific Baronis D. Donati Berardi-

ni Angeloni , fol. 148 ad 149.

          Per Dominum militem , U. J. D. Nico-

laum Viventio Regiae Camera e Summariae praesiden-

tem ,  et commissarium  ,  vigore Regalis diplomatis diei

28: Dicembris, fuit provisum decretum ,  quod stanti-

bus consensibus praedictis ,  citra praejudicium jurium

partium, recipiatur obligation dicti magnifici D. Do-

mnici de Mascia ,  cum alia idonea persona, per Cu-

riam civitatis Castrisanguinis pro continuatione affi-

ctus feudi Montismilii , pro aliis quatuor annis in-

caeptis ,  a die vigesima quinta aelapsi mensis Februa-

rii currentis annis 1786: cum omnibus pactis , et con-

ditionibus contentis in suoradictis consensibus, ET CON-

VENTIS PRO AFFICTU PRAECEDENTI  , et pro summa

annuorum ducatorum tercentum decem, nempe ,  de

solvendo quolibet anno ducatos biscendum, et sex ,  et

asses 66 2/3, in beneficium dictarum cappellarum, qua

 ( 27 )

 

obligatione facta ,  dictus magnificus  D. Dominicus

de Mascia manuteneatur ,  et quatenus opus immitta-

tur in possessione dicti feudi ,  pro dictis quatuor an-

nis ut supra ,  et execution committatur eidem Curiae

Civitatis Castrisanguinis, hoc suum, et expediatur ordi-

nes. Viventius – Capasso actuaries.

         Inserito nelle provvisoni spedite nella suddetta

Epoca de’ 20: Nov. 1786.

 

         Tali estratti sono preso di me

         Domenicantonio  Barone  d’ Alena.