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Articolo pubblicato sul sito www.casadalena.it

(in caso di utilizzazione del testo per motivi di studio si chiede di voler gentilmente indicare la fonte)

 

Titolo di Barone e predicato nel Regno delle Due Sicilie

di ALFONSO DI SANZA D' ALENA

    Com’è risaputo i feudi, per principio, erano inalienabili. Basti ricordare a questo proposito le costituzioni di Ruggero I e di Federico II che vietavano espressamente l’alienazione dei feudi. Tuttavia, nella prassi, l’alienazione divenne un fenomeno ricorrente come dimostrano ad es. alcune regie prammatiche negli anni 1531 (n. 4 di Carlo V), 1581 e 1586 (prammatiche “De feudis”, nn. XVII e XXVI). Si considerò, però, necessario ed essenziale ai fini dell’alienazione del feudo, il Regio Assenso. Tale assenso serviva, in pratica, da espediente per restituire nelle mani del sovrano la prerogativa della grazia sovrana. In seguito all’istituzione dei cedolari, l’iscrizione in essi costituiva prova del vassallaggio verso il sovrano. All’iscrizione nei cedolari conseguiva, inoltre, la presunzione dell’effettivo esercizio della giurisdizione feudale sui feudi; a riprova di tale affermazione basta ricordare che la Consulta Araldica nel riconoscere il predicato a discendenti da persona che acquistò un feudo, non chiesero mai prova ulteriore se non la semplice iscrizione nei regi cedolari.

    A tutti coloro che furono intestatari di feudi nei regi cedolari, spetta il titolo di Barone (in questo senso v. Guerritore, Arnone, Rivera, Padiglione, Baviera)[1]. Questo titolo veniva riconosciuto, con regio decreto di convalida, secondo quanto stabilito dall’art. 19 del R.D. 7/6/1943, “a colui che, ove la feudalità avesse continuato ad esistere, sarebbe stato al 7 settembre 1926, l’intestatario del feudo ed ai suoi discendenti a norma del presente Ordinamento, sempre che il possessore del feudo, all’abolizione della feudalità, avesse il posseduto feudo nobile insignito di effettiva giurisdizione ed investitura Sovrana”.  

    In quanto al predicato, esso spetta a colui che , alla data dell’eversione della feudalità, risulta essere ultimo intestatario del feudo. La successione, in seguito all’approvazione dell’ordinamento nobiliare con le leggi del 1929 e del 1934, che abolivano la successione femminile, spetterebbe solo ai discendenti maschi dell’ultimo intestatario.


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[1]Autori citati in nota, nel libro “Titoli e nobiltà nelle Marche” di Angelo Squarti Perla.