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Titolo di Barone e predicato nel Regno delle Due Sicilie
di ALFONSO DI SANZA D' ALENA
Com’è
risaputo i feudi, per principio, erano inalienabili. Basti ricordare a questo
proposito le costituzioni di Ruggero I e di Federico II che vietavano
espressamente l’alienazione dei feudi. Tuttavia, nella prassi, l’alienazione
divenne un fenomeno ricorrente come dimostrano ad es. alcune regie prammatiche
negli anni 1531 (n. 4 di Carlo V), 1581 e 1586 (prammatiche “De feudis”, nn.
XVII e XXVI). Si considerò, però, necessario ed essenziale ai fini
dell’alienazione del feudo, il Regio Assenso. Tale assenso serviva, in
pratica, da espediente per restituire nelle mani del sovrano la prerogativa
della grazia sovrana. In seguito all’istituzione dei cedolari, l’iscrizione
in essi costituiva prova del vassallaggio verso il sovrano. All’iscrizione nei
cedolari conseguiva, inoltre, la presunzione dell’effettivo esercizio della
giurisdizione feudale sui feudi; a riprova di tale affermazione basta ricordare
che la Consulta Araldica nel riconoscere il predicato a discendenti da persona
che acquistò un feudo, non chiesero mai prova ulteriore se non la semplice
iscrizione nei regi cedolari.
A tutti coloro che furono intestatari di feudi nei regi cedolari, spetta il titolo di Barone (in questo senso v. Guerritore, Arnone, Rivera, Padiglione, Baviera)[1]. Questo titolo veniva riconosciuto, con regio decreto di convalida, secondo quanto stabilito dall’art. 19 del R.D. 7/6/1943, “a colui che, ove la feudalità avesse continuato ad esistere, sarebbe stato al 7 settembre 1926, l’intestatario del feudo ed ai suoi discendenti a norma del presente Ordinamento, sempre che il possessore del feudo, all’abolizione della feudalità, avesse il posseduto feudo nobile insignito di effettiva giurisdizione ed investitura Sovrana”.
In quanto al predicato, esso spetta a colui che , alla data dell’eversione della feudalità, risulta essere ultimo intestatario del feudo. La successione, in seguito all’approvazione dell’ordinamento nobiliare con le leggi del 1929 e del 1934, che abolivano la successione femminile, spetterebbe solo ai discendenti maschi dell’ultimo intestatario.