Il volume in originale della seguente monografia, è conservato presso la Biblioteca della Società Napoletana di Storia Patria
P
E R
 GLI EREDI DEL FU BARONE ANGELONI
CONTRO
I
CITTADINI DEL COMUNE DI S. PIETRO-AVELLANA.
 
PRESSO
S.E.
il Ministro Segretario di Stato
meritevolissimo
della Regal Segreteria
degli
affari interni ec. ec.
 
(
3 )
 F
a t t o.
 
A’  17:
 Settembre  1746: sulla  contestazione
, allora
pendente nel disciolto S. R. C., tra
la Comune di S. 
Pietro-Avellana, gli Amministratori
delle Cappelle, ivi 
erette , ed il fu Barone D. Berardino
Angeloni , per
le servitù , ed usi , che quelli
lodavano nell’ex feudo 
di Montemiglio
, sito oltre i confini delle loro perti-
nenze , si emise , facto verbo , decreto , quod
ma-
gnificus
Baro D. Berardinus Angeloni manutenea-
tur
in possessionis feudi Montismilii , cum omnibus e-
jus urisdictionibus , et proinde Cives Terrae S. Petri
d’
Avellana , atque administrators , coloni , et con-
ductores
Cappellarum dictae Terrae non accedano ad
dictum feudum, ejusque territorium, sub poena duca-
torum 5oo. per quemlibet , aliisque poenis ad arb i-
trium S. R. C.  ,
et respectu deductorum , pro par-
te
Universitatis dictae Terrae , quam pro parte dicta-
rum
Cappellarum, infra quatuor dies audiantur partes.
        
Indi essendosi incorso nella trasgressione del giu-
Dicato , dopo compilate le istruzioni
, con altro det-
tame de’ 27: Giugno 1747: si prescrisse :
(
4 ) 
        
Quod Vitus Morelli , Thomas Martino , et Ami-
Cus
Tristanus citentur , et capiantur , et committatur
Execution
Regiae Curiae Civitati Iserniae, quae in om-
nibus
observare faciat decretum S. R. C. Latum sub
die
17: mensis Septembris elapse anni 1746.
        
Si
produsse dalla Comune , e dagli Amministra-
Tori
delle Capelle il rimedio della declamazione colla
regia
decretazione munita della clausola, executo De-
creto
S. R. C.
        
Contro del fatto proprio poi si promosse la qui-
stione
de’ Tribunali , sull’assunto , che la cognizione
della
causa competeva alla Regia camera della sum-
maria.
S’ ignora la prima regia decretazione dell’a-
bolita
Regàl camera di S. Chiara. Consta però , che
a’
4 Giugno 1749: dichiarò : Bene fuisse, et
esse provi-
sum,
per dictam Regalem cameram , sub die I. Fe-
bruarj
anni 1748, verum, respectu servitutum praeten-
sarum
super portionibus , forsan spectantibus Baroni
Angeloni
, S. R. C. de justitia provideat :
vale a
dire
, che per la ragion feudale soltanto proceder po-
teva
la Regia camera , e non per le dedotte servitù , 
ed
usi, come dalla copia della fede dell’ex scrivano
sulla
specie (I).
        
Quindi dal già  S. R. C. 
furono rinnovati gli
 
___
 
(I)                 
Num. I de’ documenti.
 
(
5 ) 
 
ordini
di manutenzione a prò del fu Barone , e le pe-
ne
contro li cittadini, ed i coloni delle Cappelle (I).
        
Ad istanza degli Amministratori pendeva nella
Regia
camera la dimanda, per l’assegnamento di una del-
le
tre parti dell’ex feudo in parola. Si era impartito,
termine
ordinario, coll’aggiudicazione intanto del richie-
sto
contingente. Dopo eseguitasi la indicata seconda 
lettera
provvisoria , per l’ex attuarlo Chiaruzzi, senza
però
la divisione effettiva dell’ex feudo, tra le Cappelle
ed
il fu Barone, con altro dettame del 18: Luglio 1860:
si
ordinò , quod pro executione decretorum
Regiae
camerae,
terminus alius datus currat, et correre intel-
ligatur
ab hodie , in quo termino audiatur Regius
Ficus
in suis juribus , et interim , exequator assi-
Gnatio
territorium facta per actuarium Chiaruzzi in
beneficium
Cappellarum S. Petri de-Avellana , pro
octo
ex viginti quatuor portionibus, et hoc citra prae-
judicium
Regj Fisci.
        
Necnon fiat affictus integri feudi , auditis inte-
Resse
habentibus, per Curiam Castrisanguinis , et affic-
tuarii
se obligent de solvendo in beneficium praedicta-
rum
Cappellarum , octo ex viginti quatuor portioni-
bus
(2).
        
___
 
(I)                 
Num. II. d.
(2)               
Num. III. c. IV. d.
 
(
6 ) 
 
        
Così fu eseguito nelle forme, nelle condizioni , e
patti
(I) 
dell’affittanza esclusivi delle servitù , ed usi.
Nella
stessa guisa furono rinnovate sempre le locazio-
ni
(2)
con gli uniformi ordini della Regia camera
sino
alla trasgressione di essi usatasi da que’ citta-
dini
per opera de’ membri della Commessione ecclesia-
stica
locale.
___
 
(I)      
Parole del patto.
       
2. ° Che con detto affitto
s’intende compreso quanto è
in detto feudo , cioè l’erbaggio d’inverno ,
e di primavera
e di està, e di autunno , senza che vi possono
venire a pa-
scolare altri animali.
(2)    
Parole dell’obbligo penes acta
Regiae camerae , pel
successivo
fitto del 1768.
       
Non possono immettersi animali
esteri, e specialmente
della Terra di S. Pietro-Avellana . . . . che non
possono
incidersi alberi , fuori delle legna morte , che
serviranno
per uso de’ pastori , e coloni dentro il feudo.
       
Parole
del patto sul fitto del 1787.
       
    Con
tutti que’ patti , e condizioni apposti nel consenso
di detti procuratori , e siccome si è ordinato
colle provvi-
sioni della Regia camera, e cò medesimi patti ,
e condizioni.
               
Del 1795, con osservarsi tutt’i patti, e condizioni oppo-
Sti ne’ precedenti affitti.
               
Del 1799, durante un quadriennio, e co’ medesimi patti,
e condizioni opposti ne’ passati affitti.
               
Dell’affittanza del 1807: rinnovata, per tacita conduzio-
ne per molto tempo. Co’ medesimi patti e
condizioni.
 
(
7 ) 
 
In
questo stato di cose la Comune, tra’ capi de’
gravami dedotti contro l’ex utile
possessore casinese,
e per esso del Regio demanio ella già
Commessione
feudale, nessun motto fece de’
pretesi usi, e servitù nel-
l’ex feudo di Montemiglio contro il
Barone D. Lo-
renzo Angeloni figlio del fu Barone
D. Berardino ,
né delle Cappelle ; imperciò con le
due sentenze, una
cioè del 27: Settembre 1809: e
l’altra de’ 24: Aprile
1810: pregiudizio non s’inferì ai
decreti del S. R. C.
         
Silenzio dalla medesima , anche si usò, per detto
ex
feudo , allorché a’ 2 Settembre dell’istesso anno
si
elevò il verbale di verifica degli usi innanzi al Com-messario ripartitore ,
simultaneamente , e per l’altro ri-
conosciuto
sotto il nome di Cantalupo , e S.
Marti-
no,
spettante al Regio demanio. Il Barone D. Lo-
renzo
, e gli Amministratori delle Cappelle prestaro-
no
il consenso , che quello restasse indiviso. Il Ba-
rone
però si riserbò le ragioni , anche in virtù de’
giudicati
contro chiunque vi lodasse diritto ; quindi
dal
Commissario, coll’ordinanza de’ 9 Decembre 1811:
si
dichiarò >> Il feudo di Montemiglio
continuerà ad
essere
nello stato, in cui attualmente è, esente da di-
visione.
         
A fronte di tutto ciò, la Comune, in seguito del
Decesso
del Barone D. Lorenzo ,  e
propriamente nel
1833,
convenne il Barone D. Domenicantonio d’Alena
 
 (
8 ) 
 
D.
Bartolomeo Ricciarelli ,  e D. 
Maria Giuseppa
Angeloni
coeredi di quello presso l’Intendente di Mo-
lise,
per gl’indicati usi , e servitù. Ne basò l’azione
alla
risoluzione del Decurionato de’ 25: Luglio det-
to,
ma con gli analoghi considerandi sulla specie ,
si
emise, a’ 22: Novembre detto, ordinanza di
non a-
versi
provvidenza da dare sopra l’indicata delibera-
zione.
In
vista di essa dal Consiglio degli Ospizj del-
la
stessa provincia , a’ 25: detto , si dispose l’affitto
delle
erbe vernotiche , e delle ghiande
dell’ex feudo.
         
Reclamo de’ cittadini della Comune pressola giu-
Stizia
di S. E. il Ministro Segretario di Stato degli
affari
Interni. Allora fu che, con Ministeriale de’
                   
detto anno, Egli stimò ordinare, che il Con-
siglio
dell’Intendenza sentisse le parti in contraddizio-
ne,
dopo la esibizione de’ loro titoli, e provvedesse in
giustizia.
         
Rimesso l’affare al medesimo , si produsse da
quegli
una sola carta privata de’ 2 Febbraio 1737, por-
tandola
sottoscritta dal fu Abate D. Giustiniano Ange-
loni,
dal Padre archivista del Monistero di Montecasino ,
mentre
che quello non era il Barone , né col detto
Archivista
aveva la necessaria procura ,  ed il
Regio
Assenso
per la pretesa convenzione.
         
A tal foglio si diede nome di capitolazione per
Compascolo
nell’ex feudo da’ 29: Settembre a’ 25: Mar-
 
 (
9 ) 
zo
di ciascun anno. Dal Consiglio ,  fattosi
riflesso al-
la
inefficacia di essa ,  ed al
posteriore decreto del 
S.
R. C., ed adottandosi le considerazioni elevate dal-
lo
Intendente nella di lui ordinanza ,  si
rese avviso ,
a’
12: Aprile  1834, ritenersi
detta ordinanza, malamen-
te
impugnata da’ cittadini di S. Pietro-Avellana , ed
ove
questi credono di poter sperimentare le loro ra-
gioni,
per i pretesi diritti degli usi civici di compascuo,
potranno
sperimentargli ne’ Tribunali ordinarii in li-
nea
petitoriale.
         
Nuovo richiamo de’ medesimi
a S. E. il suddet-
to
Ministro; quindi dalla sua saggezza ,  con
Ministe-
riale
de’ 9 Luglio 1834, ritenutone l’esposto, si parte-
cipò
all’Intendente , che dalla già Regia camera ,
con
decreto de’ 5 Luglio 1781: si ordinò di farsi la
divisione
dell’ex feudo di Montemiglio, per due terze
parti
al fu Barone Angeloni , e l’altra alle Cappelle:
rimanendo
ferme le servitù competenti alla Università.
         
Che que’ cittadini le hanno sempre esercitate con
li
usi , anche per effetto dell’ordinanza del Commes-
sario
ripartitore del 1811; in conseguenza pareva,
che ciò
sia
valuto a costituire quel tutto , che ha acquistato
forza
di giudicato , e contro di cui sembrava , che
non
possa valere il decreto del S. R. C. del 1746:
perché
rivocato dalla già Regia camera.
         
Che da ciò discende chiaro di essersi la cosa
 
(
10 ) 
 
conservata
nel 1811: nella sua integrità ; imperciò ,
pareva
, che le di lui determinazioni non potessero
aver
luogo , né era ammessibile l’affitto dell’ex feu-
do
nel modo immaginato , perché mancherebbero a’
cittadini
gli usi ; quindi S. E. si servì invitarlo a prendere tale temperamento ,
prevedendolo di esserli
sempre
aggradevole le ulteriori osservazioni.
         
Anzi ,  con altra Ministeriale  de’
24: Dicembre
1834
, arrestandosi all’antecedente de’ 9 Luglio detto,
si
benignò ordinare ,  che non
essendovi luogo ad ul-
teriori
discettazioni,  dar si dovessero le
disposizioni ,
che
si convengono nel senso della stessa. Intanto i ri-
chiamanti
,  con accanito ondeggiamento
popolare ,
usurparono
circa 150:  Cerri, e Faggi atterrati
nell’ex
feudo
dal tempestoso ,  e non mai udito
vento ,  ad-
dentarono
agli altri, formando, a gara, le carboniere fu-
manti
,  e si appropriarono le ghiande , 
come da’ re-
clami
presso l’Intendente.
         
Ciò ritenuto; ad oggetto di osservarsi , 
se l’or-
dinanza
del Consiglio , corrispettiva all’altra dell’In-
tendente
,  sia avvalorata nel diritto , 
per parte degli
eredi
del fu Barone D. Lorenzo Angeloni si fissano
le
seguenti :
  
(
11 ) 
 
Quistioni.
 
        
I .  
L’azione di quelli su li dedotti usi, e servitù,
per
rito , è ammessibile?
        
2 .    
Nell’ipotesi
affermativa : dessa è ben fondata
nel
merito?
 
§  
I .
 
Inammessibilità della contraria azione.
 
         
Presso il popolo latino era di tal peso 
l’azione ,
che
non poteva istituirsi ad arbitrio.  Ne
populus ,  di-
ce
Pomponio , prout vellet institueret ff. de
orig. jur.
Ne’
considerandi della L. de’ 25: Marzo 1817: per la
Procedura
del contenzioso amministrativo, si avverte >>
Le
forme de’ giudizj sono destinate ad assicurare ,
sempre
più la proprietà de’ contendenti: allorché ,
quindi
esiste un giudicato ,  con piena
cognizione di
causa
emanato ,  ed inappellabile ,  vana è ogni oppo-
sta
azione,  e speculazione.  Rebus quidam judicatis
standum est :
L. I. Cod. de re judicat.
         
Nella
specie ,  co’ decreti del già S.
R. C.,  il fu
Barone
D. Berardino Angeloni fu mantenuto nel pos-
sesso
dell’ex feudo di Montemiglio, cum
omnibus ejus
juribus
,  et jurisdictionibus , 
e si fulminarono le pene
a’
cittadini di S. Pietro-Avellana di accostarsi in es-
 
(
12 ) 
 
so
: anzi posteriormente si spedì l’ordine di arresto
personale
contro taluni di essi per essere incorsi nel-
la
trasgressione.
         
Consta poi, che le locazioni dello stesso ex feudo
Scritturate
,  in virtù de’ dettami della già
Regia came-
Ra
,  furono , 
per anni di lungo treno , esclusivi sem-
Pre
delli dedotti usi , e servitù.
         
Consta ,  che col verbale di verifica del 1810.  e
colla
ordinanza del 1811. del Commissario ripartitore
non
impugnata nel corso di tre mesi ,  a
forma  del-
l’art. 
5. del decreto de’ 13  Agosto
1809, niuna offe-
sa
si rese all’originaria natura del medesimo ex feudo.
         
Dalle controparti ,  però si
è assunto presso S. E.
il
suddetto Ministro ,  che col decreto
della già Regia
camera
del 1781: furono conservate alla loro Comu-
ne
le servitù attive. Se alla giustizia dello stesso si
fusse
rassegnato il vero ,  non avrebb’Egli
rese le in-
dicate
Ministeriali ,  di cui nel tirarsi
le linee sulla ra-
gione
degli eredi del Barone ,  si ha
tutto il rispetto.
         
Dopo lunghi anni di silenzio ,  si
è da essi rap-portato un preteso dettame , 
non mai significato,  né
eseguito. 
Se fusse esistito in regola ,  la
già Regia ca-
mera
,  non avrebbe prima , e dopo di
esso , in tanti
lunghi
anni ,  ordiinate le suddette
affittanze generali
dell’ex
feudo ,  in cui s’inclusero
l’erbe vernotiche ,
e
le ghiande.  Se ne sarebbe fatto uso
presso le con-
 (
13 ) 
 
testazioni
successive.  Ne’ giudizj tutto
debb’essere lu-
ce
,  e scienza, diversamente non si dà
retto giudicato.
         
E’ detto poi nel fatto ,  che
dalla Regàl camera
di
S. Chiara , nel decidersi la questione de’ Tribunali
si
ordinò ,  che il S. R. C.
provedesse di giustizia ,
per
le servitù dedotte della Comune,  percui
dal me-
desimo
si rinnovarono gli ordini di manutenzione a
pro
del fu Barone ,  e le pene contro
de’ cittadini  ;
dunque
la già Regia camera ,  indi avrebbe
proferito ,
incompetentemente 
il decantato decreto  : 
il che non
è
plausibile : imperciò debba riputarsi apogrifo , 
o
come
non emanato.
         
Né detto passato Magistrato avea attribuzione di
rivocare
il dettame del già S. R. C. passato in giu-
dicato,
ed eseguito.  Par, in parem, non
habet imperium.
         
Nella specie ,  neppur uguale
potea dirsi al me-
desimo
,  perché sfornito di giurisdizione
della Regàl
camera
di S. Chiara.
         
Da ciò la conseguenza,  che
i decreti del S. R. C.
formarono
stato ineluttabile,  e furono
appunto la bus-
sola
del retto cammino nelle procedure sulle provvi-
denze
,  ed ordinanze posteriori. Ad essi
dunque non
può
resistersi. Post rem judicatam, nihil quaeritur L.
56. 
ff. de re judic., tanto
più che avverso l’ordinanza
del
Consiglio d’Intendenza non si è prodotto il richia-
mo
da que’ cittadini nella G.  C.  de’ conti ,  a’
termini
  
(
14 ) 
 
dell’art. 
219:  della suddetta legge
del 1817. Era di
tanta
autorità il già S. R. C., che Decio,
parlandone,
afferma :  Auctoritas S.
R. C.,  Neapolitani me terret;
in qualunque modo quindi si mira l’affare ,  la giu-
stizia privata richiede ,  e
l’ordine pubblico consiglia
l’inammessibilità dell’azione , 
per i dedotti usi ,  e
servitù. 
 
§  
II.
 
Inefficacia di essa nel merito
 
         
E’ scritto nelle L.  2.  ff. de probat. 
>> Ei
incumbit
probatio, 
qui dicit,  non qui negat
>>.  Altrimenti Acto-
re
non probante ,  reus absolvitur.
         
Nella emergenza ,  i
reclamati usi ,  e servitù si
riducono
a semplice asserzione sottoposta dal già S.
R.
C.  alle tenebre del termine
ordinario ,  non mai
dalla
comune compilato,  per essersi
conosciuta ,  prima
dell’ultimo
di lei entusiasmo ,  la
irragionevolezza di
quanto
aveva dedotto, del pari, che sempre trascurò la
discussione
della istanza di declamazione.
         
D’altronde ,  la ingenuità dell’ex feudo basata a
quel
dettame eversivo degli usi, e servitù ,  a’
replica-
ti
affitti generali ,  ed a’ registri
di essi ne’ pubblici
monumenti
,  si rende indelebile. 
Gesta , 
quae sunt
traslata
in publica monumenta ,  habere
volumus per-
 
(
15 ) 
 
petuam
firmitatem
: L. 6. Cod. de re jud. 
Dessa è
riparata
dalle mura di acciaro. Acta judicis , 
semel
promulgata
,  perpetuam fidem faciunt. 
Nel caso  op-
posto 
,  col rovescio della ragion
civile ,  precaria , 
e
fluttuante
sarebbe sempre la proprietà ,  e le
liti non
avrebbero
mai fine.
         
Non è poi che colla ordinanza del Commissario
ripartitore
,  essendosi rilasciato indiviso
l’ex feudo ,
la
cosa rimanè nella sua integrità,  cioè
colla perce-
zione
degli usi.  Consta dalla loro
antecedente inesi-
stenza
,  ed il divieto penale di
esercitarli.  La prete-
sa
continuazione di essi si sarebbe dichiarata nella
stessa
ordinanza.  Non può comprendersi la
condanna
di
sopportargli ,  ove dalla Comune non
fu richiesta ,
non
vi è espressa ,  né era lecito
esprimersi contro
l’autoirità
della cosa giudicata.  Essendo 
allora l’ex
feudo
,  anche indiviso tra il fu Barone 
D.  Lorenzo
Angeloni, 
e le Cappelle ,  si comprende ,  che
tra di
essi
,  e non con la Comune , 
restò ,  come si ratto-
vava
,  esente dalle servitù ed usi.
         
Non varrebbe dirsi ,  che
nell’antecedente verba-
le
di verifica intervenne ,  anche la
Comune ,  avve-
gnacchè
Ella spiegò gli usi,  soltanto
sull’altro ex feu-
do
di Cantalupo, e S. Martino. Imperciò  non
può
oltrepassare
i limiti delle sue conchiusioni ,  né
il sem-
plice 
di lei intervento silenzioso ,  rispetto
a quello di
  
(
16 ) 
 
Montemiglio,
induce a credere,  che vi
rappresentasse
gli
usi ,  già vietati dal S. R. C. 
Rimanè in sostanza
nella
sua natura indiviso,  come lo fu
all’epoca del-
l’accesso
dell’ex attuarlo Chiaruzzi ,  perchè
è di ri-
pide
rocche, con boscaglie di spaventevole labirinto.
         
E’ notabile poi ripetersi ,  che
il fu Barone pre-
stò
il suddetto consenso ,  colla riseba
però delle ra-
gioni
contro chiunque  vi lodasse dritto
ec.
         
Più!  A 
forma delle istruzioni demaniali de’ 11:
Marzo
1810:  l’ex 
feudo di Montemiglio ,  essendo
si-
to
fuori del tenimento della Comune ,  non
è per leg-
ge
soggetto ad usi classificativi per o cittadini della stes-
sa. 
Si è osservato, ch’essa neppure vi rappresenta ser-
vitù
: ciò non ostante i richiamanti ,  oltre
le servitù
inesistenti
,  vi lodono gli usi non dovuti. 
Eglino, nel-
l’assumerne
il possesso, confondono la violenza in drit-
to
,  e la trasgressione a’ giudicati
in ragione.  Difatti ;
sulla
speciosa carta del 1737 ,  in cui
basano la capi-
colazione
,  per l’uso del compascuo , 
da’ 29 Settem-
bre
a’ 25 Marzo di ciascun anno ,  non
possono prendere fondamento alcuno. Oltre a che è privata ecrit-
tura
, non riconosciuta ,  e non mai
eseguita ,  vi man-
ca
la legittimazione delle persone de’ concedenti , d’on-
de
sorge la eccezione perentoria del notorio difetto di
agirsi. 
Imperciocchè si porta redatta col fu Abate D.
Giustiniano
Angeloni ,  in luogo del Barone di
allora.
 
(
17 ) 
 
e
coll’Archivista del Monistero di Montecassino, sfor-
niti
amendue delle necessarie facoltà,  non
che del Re-
gio
assenso rispetto a detto corpo morale.
         
E’ poi regola antica >> Qui
transigit ,  quasi de re
dubia
,  et lite incerta , 
neque finita transigit (I). 
Nel-
la
emergenza non vi era necessità di transigersi gli usi
civici
in disputa nella mancanza del diritto della Co-
mune
in quel feudo separato dalle di lei coerenze, e
non
soggetto per legge a tali usi per i di lei cittadi-
ni. 
Tale teoria illustrata da Freccia de
subfeudis, dal
Regente
de Ponte ne’ suoi consigli ,  e da
altri insigni
scrittori
della exfeudalità ,  con ragione fu
adottata nel-
le
indicate istruzioni demaniali ;  quindi
nell’ipotesi
fallace
dell’ammessibilità della loro azione,  non
è cer-
tamente
fondata nel merito :  in conseguenza
ben decise
il
Consiglio d’Intendenza in vista del decreto del S. R.
C., 
che si ritenesse l’ordinanza dell’Intendente di non
esservi
luogo a deliberare ,  e riserbò a
quelli il giudizio petitoriale presso i tribunali competenti. Diversamente a-
avrebbe
violate le sanzioni sulla divisione demaniale, e la L.
I
. Cod.
Sententiam rescindi non posse. Ivi: Neque
suam,
neuqe
decessoris sui sententiam, quemquem posse retra-
ctare
dubium non venit.
L’ordinanza in esame ,  a buon
conto,
è solida, perché jus tributi
all’autorità del giu-
 
___
 
(I) L.
28.
Cod. de transact.
 
(
18 ) 
 
dicato; 
salutare, perchè avvalorata dal Supremo potere
delle
leggi d’Inn’immortali. E testo espresso: Convenit
pretori
omnes, quos ipse in possessione misit tueri.
 
Conchiusione.
 
         
Dalle idee fin qui raccolte è dimostrato a pieno
l’assunto
degli eredi del Barone.  Se essi
fussero giun-
ti
in tempo ad umiliare a’ superiori lumi di S. E. il
suddetto
Ministro ,  siffatte rispettose , 
e valevoli loro
ragioni
;  certo si è che le avrebbe
riputate analoghe
alle
ulteriori osservazioni richieste ,  per
sublimi tratti
di
giustizia ,  colla Ministeriale
de’ 9 Luglio 1834 ;
quindi
i medesimi han forte motivo da sperare dalla
somma
saggezza dello stesso ,  che sarà
per accoglierle
in
giustizia ,  e riputarle efficaci ,
con ordinare all’In-
tendente
,  che faccia consegnare ad essi in
forma ese-
tutoria
l’ordinanza del suddetto Consiglio de’ 12 : Apri-
le
1834: per gli effetti voluti dalla legge , 
ed intan-
to
disponga gli ordini più energici contro  di
que’ cit-
tadini,
per ripararsi reati ulteriori,  e
per la indenniz-
zazione
de’ gravi danni nell’ex feudo accagionati.
 
                
          Giacomo
de Torres.
                
         
Fulgenzio Corio.
 
(
19 ) 
 
D
O C U M E N T I
 
Fede di verità dell’ex scrivano del già S. R.
         
C., e della contestazione,  a
supplica del fu
         
Barone Angeloni ,  precedente
ordine  del
         
Regio Consigliere commissario di farsi pro,
         
ut constat et actis.
 
Num. 
I. 
         
Copia – Per
obbedire, come devo al sopraddetto or-
dine
dell’Illustrissimo Principe Sig. D. Placido Dentice,
Regio
Consigliere,  e commissario delle
cause vertono
nel
S.  C. 
,  tra il magnifico Barone D.
Donato Be-
rardino
Angeloni, con l’Università ,  e 
Cappelle
della terra di S. Pietro-Avellana
,  attesto io 
sotto-
scritto
scrivano del S. C.,  e della detta
causa , co-
me
avendo osservato gli atti della medesima , 
ritrovo,
che 
a’ 19: Giugno dell’anno 1743: il detto magnifico
Barone
D. Donato Berardino Angeloni con supplica
espose
ritrovarsi nel pacifico possesso , 
anche in vi-
gore
di transazione passata col Regio Fisco  di
un ter-
ritorio
sul feudo di Montemiglio ,  sito nella provincia
di
Contado di Molise ;  e come nel
detto possesso ve-
niva
molestato dall’università , 
uomini ,  e Cappelle
della Terra di S. Pietro-Avellana , 
supplicò di vo-
 
 
(
20 ) 
 
lere
sperimentare le sue ragioni nel S.  C. 
,  affine di
far
dichiarare di non essere perturbato nel
possesso
del
suddetto feudo.  La detta causa fu
commessa al-
l’
illustre Duca di Montestarace Sig. D. Francesco
Antonio
Perrelli Regio Consigliere,  e si
spedì l’ini-
bitoria. 
E successivamente ad istanza del medesimo
Barone
,  a’ 7 Maggio dell’anno 1743 , 
e ad istanza
della
detta Università ,  a’ 23 Giugno
del medesimo
anno,
fol. 
5,  e 13 
e furono spedite, provvisioni d’inibi-
zione alle Corti, 
e di trasmissione di atti.  Ed
in fat-
ti
,  per esecuzione delle dette
provvisioni della Regia
Udienza
di Lucera ,  fu trasmesso l’esame
di più te-
Stimonj
,  fabbricato ed accapato ad istanza
della detta
Università
dalli 10: Febbraio 1743: per sino a 19: Lu-
glio
del medesimo anno.
         
Fra questo mentre si commettevano delle con-
trovenzioni
nel detto feudo ,  quando ad istanza
del
detto
magnifico Barone, con decreto del S. C. de’ 12
Giugno
1745 ,  se ne commise
l’informazione, la qua-
le
poi fu accapata dal quondam Francesco Gallo fu
scrivano
del S. C., mediante decreto del detto illu-
stre
Duca commissario ,  allora della
presente causa ,
fol. 6, e 18. Dopo varj atti fatti ad istanza
dell’una,
a
l’altra parte ,  fu a’ 17:
Settembre dell’anno 1746:
dal
S. C.,  a relazione del detto
illustre duca proffe-
rito
decreto.
 
(
21 ) 
 
Quod Magnificus Baro. D. Berardinus Angelo-
ni manuteneatur in possessione feudi Montismilii,
cum
omnibus ejus
jurisdictionibus, et proinde cives terrae
S. Petri ad Avellanam , 
atque administrators ,  co-
loni ,  et
conductores Cappellarum dictae Terrae non
accedano ad dictum feudum Montismilii, ejusque
Ter-
ritorium, sub poena ducatorum quincentum per
quem-
libet , 
aliisque poenis ad arbitrium S. R. C., et re-
spectu deductorum, tam pro pare Universitatis
dictae
Terrae, quam pro parte dictarum Cappellarum,
infra
quatuor dies
audiantur partes, facta tamen obligatione
per dictum magnificum Baronem de stando juri , 
et
solvendo quid quid fuerit judicatum, per idem S.
R.
C. viso exitu termini. Et Regia Udientia
provincia-
Lis, citra praejudicium poenarum incursarum per
Ci-
ves, et alios praefatae Terrae S. Petri ad
Avellanam,
det ordines necessarios , 
ne partes veniant ad arma ,
et eveniant scandala , 
et expediantur ordines dictae
Regiae provinciali Audientiae pro ordinibus
predi-
ctis – Hoc suum , come dagli atti fol.  21.
               
Ed avendo per esecuzione del
detto decreto fat-
to
,  poenes
acta, l’obbligo ordinato ,  sono
state, pro
tempore , 
spedite ad istanza del medesimo più prov-
visioni
per esecuzione del detto decreto del S. C.
         
Ed a’ 5 Giugno 1747 ,  per
parte della detta U-
niversità, 
e Cappelle si produsse la supplica
di recla-
(
22 ) 
Mazione colla Regia decretazione. >> Executo
decreto S.
R. C., fol. 67. E rispetto alla questione de’
Tribunali,
ritrovo,
che dalla Regàl camera di S. Chiara, a’ 4 Giu-
gno
1749, a relazione del quondam Illustre Marchese
D.
Giuseppe Andreassi Regio Consigliere della Regàl
Camera
,  Capo di Ruota del S. C. , 
e Commissario
della
declamazione fu ordinato decreto. – Bene
fuis-
se, et esse provisum, per dictam Regalem Cameram,
sub
die prima Februarj anni 1748: verum respectu ser-
vitum praetensarum super portionibus , forsan
spectan-
tius Baroni Angeloni, S. R. C. de justitia
provident,
fol. 68 , quale decreto fu anche confermato dalla me-
desima
Regàl camera a’ 30, Luglio 1749, in piè del
la
supplica di detta questione de’ Tribunali , 
con de-
cretazione,
cum effectu exequatur Regia decretatio Re-
galis camerae S. Clarae, sub die 4 Junii 1749,
fol. 78.
         
In vista de’ quali ordini, furono
rinnovati gli or-
dini del S. C., e de’ Signori Commessarj, per la ma-
notenzione al detto magnifico Barone nel
possesso del
feudo
di Montemilio , con ordini penali ai Cittadini, 
Amministratori , e conduttori delle Cappelle di
non
accostare nel detto feudo ,  né al di lui territorio ; e
sta
dato termine al dedotto, per parte delle Universi-
tà,
e Cappelle, stante l’obbligo fatto ,  per
detto ma-
unifico
Barone, de stando juri, et solvendo quid,
quid
fuerit judicatum , 
visu exitu termini. Il tutto in con-
 
(
23 ) 
 
Formità
,  e per esecuzione di detto decreto
del S. C. 
e
Regàl camera di S. Chiara, come dal fol.
70. Qua-
li
decreti, e provvisioni sono state anche da V. Illu-
strissima
spedite a’ 26 Settembre del corrente anno ,
come
dagli atti , fol. 90.
         
E pendono le cause della informazione accapata
dal
detto quondam scrivano del S. C. Francesco Gal-
lo
,  e si sono spedite da V.
Illustrissima altre prov-
visioni, per la controvenzione commessa
dopo la spe-
dizione
delle provvisioni de’ 26: Settembre del corren-
te
anno di sopra riferiti , come dagli atti , ed in fe-
de
ec. – Napoli 12 Decembre 1760. – Giuliano Ba-
sile
scrivano del sacro consilio , e della causa.
         
Extracta est presene copia, c. 
s., n.° quatuor in-
clusa presenti, cum subscriptione mei cognominis
in qua-
libet paagina
ejusdem ab actis initiatis. Acta
pro magni-
fico Barone D. Donato Berardino Angeloni cum U-
niversitate, et Cappellis Terrae S. Petri de
Avellana
ec. – cum quibus facta collatione concordat,
meliori rev-
visione sempre salva, et in fidem etc. – Datum
Ca-
stri Sanguinis, tempore accessus, die teertia
mensis Maii
1784. – Blasius Mosca Actuarius.
 
Num.
II. – Copia – Die 17: Julii 1747: Neap.
         
Per illustrem Ducem Montis Staraci D. FRan-
ciscus Antonium Perrelli , Regium Consiliarum ,
 
 (
24 ) 
 
et
Commissarium  , 
viris actis  , 
ac retroscripto me-
moriali , 
fuit provisum ,  et decretum ,  quod
stan-
te causa introducta iin S. R. C., tam Regia Au-
dientia provincialis , 
quam omnes aliae Curiae infe-
riores hujus regni , 
in causa praedicta non procedano,
nec se intromittant , 
et acta ,  si quae sunt , 
ad di-
ctum S. R.
C.; sive ad praefatum Dominum Com-
miassarium , 
transimittant ,  quondam eius justitiae com-
plementum
ministrabitur.
         
Necnon,
pro executione decreti S. C. lati sub
die 17:
Septembris 1746: fol. 21, cum effectu magni-
ficus Baro D. Berardinus Angioloni manuteneatur
in
possessione feudi Montismilii ,  cum omnibus ejus ju-
risdictionibus , 
et proinde cives terrae Sancti Petri ad
Avellanam, atque administratores , coloni, 
et condu-
ctores Cappellarum dicate terrae non accedano ad
di-
ctum feudum
Montismiliis ,  ejusque territorium
,  sub
poena ducatorum quincentum per qumlibet , 
aliisque
poenis ad
arbtrium S. C. ,  et Regiae Curiae
civita-
tis Iserniae,
sic exequi faciat, hoc suum ,  et
expe-
diantur provisiones – Perrelli – Auriemma
actorum 
magister.
         
E’
inserito nelle provvisioni spedite nello stesso
Giorno
de’ 17: Luglio 1747.
 
(
25 ) 
 
Num. III. – Copia.
         
In causa magnifici Baronis D. donate Berar-
dini Angeloni , 
cum Venerabilis Cappellis S. Petri
de Avellana , 
ut ex actis.
                   
Die 18: mensis Julii 1760: Neap.
         
Per Dominum militem U. J. D. , D. Donatum
Cardillo regiae Camerae Summariae praesidentem ,
et commissarium, factaque per eundem de contentis
re-
latione in dicta Regia Camera , coram illustri
Mar-
chione D. Baldassarre Cito Locumtenente, aliisque
do-
minis praesidentibus ipsius ,  audito domino Fisci pa-
trono ,  et
partibus ,  fuit per Cameram ipsam
consen-
su provisum , 
e decretum ,  pro ut presenti
decreto
decernitur , 
et providetur, quod pro executione decre-
torum Regiae
Camerae ,  terminus alius datus
currat,
et currere intelligatur ab hodie , 
in quo termino au-
diatur Regius
Ficus in suis juribus ,  et interim
exe-
quatur assignatio territorium facta per actuarium
Chiaruzzi in beneficium Cappellarum S. Petri de
Avellana ,  pro
octo ex viginti quatuor portionibus, et
Hoc citra praejudicium Regii Fisci.
         
Necnon fiat affictus integri
Feudi ,  auditis inte-
resse habentibus , 
per Curiam Castrisanguinis ,  et
af-
fictuarj se obligent de solvendo in beneficium
predi-
ctarum Cappellarum octo ex viginti quatuor
portio-
 
(
26 ) 
 
nibus tantum;
hoc suum etc. Cardillo – Cardemone
actuarius
etc.
         
Inserito nelle provvisioni
de’ 22 Agosto 1760.
 
Num.
IV – Copia – Die 20 mensis Novemb.
1786 Neap.
         
Visiis memoriali D. Dominici de Mascia , 
cum
consensibus in calce ipsius praestitis , 
per magnificos
procuratores venerabilium Cappellarum S. Petri de
Avellana , et magnific Baronis D. Donati Berardi-
ni Angeloni , fol. 148 ad 149.
         
Per Dominum militem , U. J. D. Nico-
laum Viventio Regiae Camera e Summariae
praesiden-
tem , 
et commissarium  ,  vigore Regalis
diplomatis diei
28: Dicembris,
fuit provisum decretum ,  quod
stanti-
bus
consensibus praedictis ,  citra
praejudicium jurium
partium, recipiatur obligation dicti magnifici D.
Do-
mnici de Mascia , 
cum alia idonea persona, per Cu-
riam civitatis Castrisanguinis pro continuatione
affi-
ctus feudi Montismilii , pro aliis quatuor annis
in-
caeptis ,  a
die vigesima quinta aelapsi mensis Februa-
rii currentis
annis 1786: cum omnibus pactis , et con-
ditionibus
contentis in suoradictis consensibus, ET CON-
VENTIS PRO
AFFICTU PRAECEDENTI 
,
et pro summa
annuorum ducatorum tercentum decem, nempe , 
de
solvendo quolibet anno ducatos biscendum, et sex
,  et
asses 66 2/3, in beneficium dictarum cappellarum, qua
 (
27 ) 
 
obligatione
facta ,  dictus magnificus 
D. Dominicus
de
Mascia manuteneatur ,  et quatenus
opus immitta-
tur
in possessione dicti feudi ,  pro
dictis quatuor an-
nis
ut supra ,  et execution committatur
eidem Curiae
Civitatis
Castrisanguinis, hoc suum, et expediatur ordi-
nes.
Viventius – Capasso actuaries.
        
Inserito nelle provvisoni spedite
nella suddetta
Epoca
de’ 20: Nov. 1786.
 
Tali estratti sono preso di me
        
Domenicantonio 
Barone  d’ Alena.